Uso della facciata nel rispetto del decoro architettonico
- Confappi Roma

- 31 mag 2022
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Per costante giurisprudenza, la libertà di ogni singolo condomino sul bene di proprietà comune trova il proprio limite nell’art. 1102 c.c. (che vieta l’alterazione della destinazione del bene comune e il pregiudizio dell’ utilizzazione del bene da parte degli altri comproprietari) e nel decoro architettonico. Pertanto, ogni condomino può apportare modifiche a condizione che ciò: migliori il godimento del proprio bene, non pregiudichi l’utilizzo paritario da parte degli altri comproprietari e non leda il decoro architettonico del bene comune. Sarebbe quindi impugnabile la delibera condominiale che autorizzi un condomino a collocare una tubatura lungo la facciata comune perché, sebbene migliori il godimento del proprio bene e non pregiudichi l’utilizzo paritario degli altri comproprietari, sarebbe comunque lesiva del decoro architettonico del palazzo (Cass., 26 maggio 2021, n. 14598). Avv. Michele Contartese

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