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Scopo - Sede - Durata - Soci

Art. 1

E’ costituita a Roma sotto la denominazione Confederazione della piccola proprietà immobiliare CONFAPPI sede di Roma e del Lazio, le delegazione della Confappi che rappresenta un centro di iniziativa per la tutela specifica degli interessi dei Piccoli Proprietari di Immobili, dei Condomini, degli Amministratori condominiali ed immobiliari ed in genere per la tutela degli interessi di tutti i proprietari di immobili, nell’area di Roma Capitale e del Lazio.

In particolare l’associazione persegue l’acquisizione di sempre maggior tutela e aggiornamento dei piccoli proprietari locali, condomini e amministratori di casa, nonché la tutela degli interessi economici, professionali e morali dei piccoli proprietari dei condomini, degli amministratori ed il miglioramento delle loro condizioni di lavoro e di vita, in relazione all’ambito locale sul quale opera.

L’aggiornamento professionale di questi ultimi dovrà garantire il miglioramento del servizio da essi svolto a favore dei Piccoli Proprietari e dei Condomini.

Rientra nei fini dell’associazione l’istituzione di speciali servizi per l’assistenza e la consulenza a favore dei soci.

Art. 2

Per il conseguimento dei suoi scopi ed in coerenza con essi, l’Associazione:

a.     promuove, anche in collaborazione con Associazioni e gruppi affini, iniziative dirette a rendere effettivo il rispetto degli interessi dei piccoli proprietari di immobili e dei condomini nell’ambito locale;

b.    svolge in generale iniziative analoghe o comunque conformi agli scopi statutari e idonee al loro conseguimento;

c.     promuove la presenza attiva e sistematica dell’associazione in tutte le sedi o istanze, in ambito locale e regionale, ed in particolare dinnanzi agli organi del potere pubblico da cui dipendono scelte di tipo economico, fiscale e sociale per la determinazione di coerenti soluzioni alle problematiche dei piccoli proprietari.

Art. 3

L’associazione ha sede in Roma, Via Tirso, 90 e svolge la propria attività ed ha giurisdizione nell’ambito del territorio di Roma Capitale e del Lazio.

Art. 4

La durata dell’associazione è a tempo indeterminato.

Art. 5

L’associazione non ha scopo di lucro.

Alle spese occorrenti per il funzionamento si provvede mediante:

a.     quota di iscrizione "una tantum";

b.    contributi associativi periodici;

c.     contribuzioni associative straordinarie;

d.    elargizioni e donazioni dei soci, di enti o di privati.

L’associazione presta consulenza agli associati per tutte le questioni legali, tecniche, fiscali, verifica la rispondenza dei contratti di locazione alla normativa in materia e all’Accordo territoriale di Roma vigente, rilascia le attestazioni di rispondenza dei canoni, procedere alle registrazioni dei contratti.

Art. 6

Il patrimonio dell’associazione è costituito da beni mobili, dai residui attivi di gestione e da ogni altra entrata destinata per sua natura o per deliberazione del Consiglio Direttivo ad incrementare il patrimonio stesso.

Non si potrà procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 7

I soci possono essere:

·       il Presidente;

·       il Segretario Regionale;

·       i frequentatori;

·       i soggetti ordinari;

·       e i soggetti onorari.

Art. 8

A parte il Presidente e il Segretario Regionale, che sono soci di diritto con facoltà di voto, possono far parte dell’associazione come soci frequentatori con voto esclusivamente consultivo, i soci che usufruiscono dei servizi di consulenza, corsi di aggiornamento e quant’altro viene messo a disposizione dell’associazione.

Sono soci ordinari con diritto di voto tutti coloro che condividendo ed accettando gli scopi dell’associazione vengono iscritti nel Registro della CONFAPPI e si obbligano a rispettarne lo Statuto.

Possono essere soci onorari le persone fisiche e le associazioni che, per la loro presenza nella vita sociale e culturale, conferiscono onore all’associazione e ne propiziano il conseguimento dei fini sociali.

I Soci onorari sono proposti dal Presidente e nominati dall’Assemblea.

L’iscrizione a Socio si intende dal 1° Gennaio al 31 Dicembre ed è rinnovata annualmente.

Art. 9

L’iscrizione impegna il Socio a tutti gli adempimenti previsti dallo Statuto, il Socio non in regola con il pagamento dei contributi associativi perde qualsiasi diritto nei confronti dell’Associazione.

Il Socio può dimettersi in qualsiasi momento e deve dare comunicazione scritta.

Il Socio dimissionario non avrà diritto ad alcun rimborso per quanto da lui versato ai sensi dell’art. 5 dello Statuto.

La quota od il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti mortis causa; la quota od il contributo associativo non sono rivalutabili.

Art. 10

La qualifica di socio si perde:

a.     per dimissioni;

  1. per incompatibilità del comportamento del Socio rispetto alle finalità sociali ovvero per gravi motivi morali o disciplinari.

Art. 11

La delegazione Confappi di Roma e del Lazio gode di autonomia patrimoniale rispetto alla sede centrale dell’associazione e rispetto alle singole delegazioni locali.

Presenterà un rendiconto annuale che verrà approvato dai soci e verrà trasmesso alla sede centrale della Confappi.

Art. 12

La delegazione Confappi di Roma e del Lazio è responsabile per i servizi resi direttamente in favore dei propri soci. A tal riguardo è dotata di un codice fiscale e di un timbro distintivi rispetto alle altre delegazioni. Non risponde dell’operato delle altre delegazioni, anche di quelle che operano nel medesimo ambito territoriale. 

Art. 13

La disciplina elettiva e relativa agli esercizi finanziari segue quella riportata nello statuto nazionale.

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