Scopo - Sede - Durata - Soci
E’ costituita a Roma sotto la denominazione Confederazione della piccola proprietà immobiliare CONFAPPI sede di Roma e del Lazio, le delegazione della Confappi che rappresenta un centro di iniziativa per la tutela specifica degli interessi dei Piccoli Proprietari di Immobili, dei Condomini, degli Amministratori condominiali ed immobiliari ed in genere per la tutela degli interessi di tutti i proprietari di immobili, nell’area di Roma Capitale e del Lazio.
In particolare l’associazione persegue l’acquisizione di sempre maggior tutela e aggiornamento dei piccoli proprietari locali, condomini e amministratori di casa, nonché la tutela degli interessi economici, professionali e morali dei piccoli proprietari dei condomini, degli amministratori ed il miglioramento delle loro condizioni di lavoro e di vita, in relazione all’ambito locale sul quale opera.
L’aggiornamento professionale di questi ultimi dovrà garantire il miglioramento del servizio da essi svolto a favore dei Piccoli Proprietari e dei Condomini.
Rientra nei fini dell’associazione l’istituzione di speciali servizi per l’assistenza e la consulenza a favore dei soci.
Art. 2
Per il conseguimento dei suoi scopi ed in coerenza con essi, l’Associazione:
a. promuove, anche in collaborazione con Associazioni e gruppi affini, iniziative dirette a rendere effettivo il rispetto degli interessi dei piccoli proprietari di immobili e dei condomini nell’ambito locale;
b. svolge in generale iniziative analoghe o comunque conformi agli scopi statutari e idonee al loro conseguimento;
c. consente l’associazione di delegazioni, circoli, associazioni, enti e simili che abbiano scopi affini ed analoghi;
d. promuove la presenza attiva e sistematica dell’associazione in tutte le sedi o istanze, in ambito locale e regionale, ed in particolare dinnanzi agli organi del potere pubblico da cui dipendono scelte di tipo economico, fiscale e sociale per la determinazione di coerenti soluzioni alle problematiche dei piccoli proprietari, ivi compresa la predisposizione degli accordi territoriali per la fruizione del canone concordato.
Art. 3
L’associazione ha sede in Roma, Via Tirso, 90 e svolge la propria attività ed ha giurisdizione nell’ambito del territorio di Roma Capitale e del Lazio.
Art. 4
La durata dell’associazione è a tempo indeterminato.
Art. 5
L’associazione non ha scopo di lucro.
Alle spese occorrenti per il funzionamento si provvede mediante:
a. quota di iscrizione "una tantum";
b. contributi associativi periodici;
c. contribuzioni associative straordinarie;
d. elargizioni e donazioni dei soci, di enti o di privati.
Art. 6
Il patrimonio dell’associazione è costituito da beni mobili, dai residui attivi di gestione e da ogni altra entrata destinata per sua natura o per deliberazione del Consiglio Direttivo ad incrementare il patrimonio stesso.
Non si potrà procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 7
I soci possono essere:
· il Presidente;
· il Segretario Regionale;
· i frequentatori;
· i soggetti ordinari;
· e i soggetti onorari.
Art. 8
A parte il Presidente e il Segretario Regionale, che sono soci di diritto con facoltà di voto, possono far parte dell’associazione come soci frequentatori con voto esclusivamente consultivo, i soci che usufruiscono dei servizi di consulenza, corsi di aggiornamento e quant’altro viene messo a disposizione dell’associazione.
Sono soci ordinari con diritto di voto tutti coloro che condividendo ed accettando gli scopi dell’associazione vengono iscritti nel Registro della CONFAPPI e si obbligano a rispettarne lo Statuto.
Possono essere soci onorari le persone fisiche e le associazioni che, per la loro presenza nella vita sociale e culturale, conferiscono onore all’associazione e ne propiziano il conseguimento dei fini sociali.
I Soci onorari sono proposti dal Presidente e nominati dall’Assemblea.
L’iscrizione a Socio si intende dal 1° Gennaio al 31 Dicembre ed è rinnovata annualmente.
Art. 9
L’iscrizione impegna il Socio a tutti gli adempimenti previsti dallo Statuto, il Socio non in regola con il pagamento dei contributi associativi perde qualsiasi diritto nei confronti dell’Associazione.
Il Socio può dimettersi in qualsiasi momento e deve dare comunicazione scritta.
Il Socio dimissionario non avrà diritto ad alcun rimborso per quanto da lui versato ai sensi dell’art. 5 dello Statuto.
La quota od il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti mortis causa; la quota od il contributo associativo non sono rivalutabili.
Art. 10
La qualifica di socio si perde:
a. per dimissioni;
-
per incompatibilità del comportamento del Socio rispetto alle finalità sociali ovvero per gravi motivi morali o disciplinari.
Art. 11
La delegazione Confappi di Roma e del Lazio gode di autonomia patrimoniale rispetto alla sede centrale dell’associazione e rispetto alle singole delegazioni locali.
Presenterà un rendiconto annuale che verrà approvato dai soci e verrà trasmesso alla sede centrale della Confappi.
Art. 12
La delegazione Confappi di Roma e del Lazio è responsabile per i servizi resi direttamente in favore dei propri soci. A tal riguardo è dotata di un codice fiscale e di un timbro distintivi rispetto alle altre delegazioni. Non risponde dell’operato delle altre delegazioni, anche di quelle che operano nel medesimo ambito territoriale.
Art. 13
Gli organi dell'associazione sono:
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L'Assemblea dei Soci;
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Il Consiglio Direttivo;
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Il Comitato esecutivo;
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Il Presidente;
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Il Segretario;
-
Il Collegio dei Probiviri;
Art. 14 L'assemblea.
L'assemblea è costituita da tutti i suoi Soci Ordinari ai sensi dell'art. 7 regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento dei contributi associativi e per i quali non sia intervenuto provvedimento di sospensione.
Ogni Socio che ha diritto a partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta conferita da altri Soci.
I Soci frequentatori possono partecipare all'assemblea con voto soltanto consultivo.
La disciplina dei compiti e delle funzioni assembleari segue puntualmente le previsioni statutarie dello Statuto nazionale a cui si rimanda.
Art. 15 Consiglio Direttivo.
L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo, composto da un numero di membri determinato dal Presidente e non inferiore a un membro ogni 50 iscritti.
Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni dalla data dell'elezione.
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario che compongono il Comitato Esecutivo.
La disciplina dei compiti e delle funzioni del Consiglio Direttivo segue puntualmente le previsioni statutarie dello Statuto nazionale a cui si rimanda.
Art. 16 Il Presidente.
Il presidente, il vice presidente ed il segretario eletti dal Consiglio Direttivo restano in carica per tutta la durata del Consiglio e sono rieleggibili.
L'elezione può essere fatta per acclamazione oppure per alzata di mano.
Il presidente presiede l'assemblea, il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo in caso di assenza o impedimento lo sostituiscono - nell'ordine il vice presidente e il segretario.
Il presidente ha la firma e la legale rappresentanza dell'associazione, ne dirige l'attività e svolge tutte le funzioni a lui delegate dal Consiglio Direttivo e dal Comitato Esecutivo.
Il presidente può introdurre liti attive, procedere alla costituzione in caso di liti passive e rendicontare alla prima seduta utile il Consiglio Direttivo.
Il vice presidente ed il segretario coadiuvano il presidente il quale può delegarli a particolari incarichi di sua normale competenza.
Nei casi di motivata urgenza il presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo ma deve riferire allo stesso, alla sua prima riunione, per le opportune ratifiche.
Art. 17 Il Segretario.
Il segretario promuove, segue ed organizza l'attività dell'associazione, coordina e dà impulso all'attività della sede, cura i contatti con le forze politiche e sociali, ha la delega all’accesso e utilizzo dei conti bancari, può sottoscrivere in luogo del Presidente gli accordi territoriali e gli impegni con le altre associazioni di categoria.
Art. 18 Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei probiviri è eletto dall'Assemblea ed è composto di tre membri effettivi ed un supplente.
Il Collegio dura in carica quattro anni.
Su proposta del Consiglio Direttivo il Collegio dei Probiviri esamina i casi relativi ad eventuali sanzioni disciplinari in merito.
Ai probiviri compete altresì dirimere ogni controversia che possa insorgere fra i soci e il Consiglio Direttivo e ogni altra controversia tra soci e organi dell’Associazione.
Art. 19 Varie
Per tutto quanto non previsto si rimanda allo Statuto nazionale della Confappi e alle previsioni del Codice civile.
Roma, 10 ottobre 2015
