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Interessante sentenza del Tribunale di Roma sulla restituzione del deposito cauzionale

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    Confappi Roma
  • 13 ott
  • Tempo di lettura: 2 min

Con sentenza n. 12391 dell'8 settembre 2025, la sesta sezione del Tribunale di Roma, accogliendo integralmente le conclusioni rassegnate da uno dei nostri legali,  ha accolto un'opposizione a decreto ingiuntivo facendo un importante excursus sui vari principi consacrati  in ambito giurisprudenziale in materia locatizia e più puntualmente circa la restituzione del deposito cauzionale.

Qui di seguito l'oggetto del contendere: il conduttore (parte odierna opposta) aveva ottenuto dal Tribunale di Roma un decreto ingiuntivo nei confronti del proprietario (parte odierna opponente), per la restituzione di quanto all'epoca versato a titolo di deposito cauzionale in relazione al contratto di locazione stipulato tra le parti . A tale decreto si opponeva tempestivamente il proprietario richiedendo, tra le altre cose, in via riconvenzionale il pagamento del mancato preavviso in quanto le ragioni di risoluzione anticipata addotte dal conduttore e per le quali  lo stesso richiedeva il risarcimento dei danni (id est inutilizzabilità dell'immobile a causa della rottura di un termosifone, spese di alloggio, danni al proprio mobilio) erano destituite di ogni fondamento in quanto - come risultava dal verbale dei Vigili del Fuoco in atti - il problema era stato risolto dopo un intervento di circa un'ora.

Proprio con riferimento alla domanda relativa al deposito cauzionale, il Tribunale di Roma - dopo aver ribadito l'inversione solo formale dell'onere della prova in ambito di opposizione a decreto ingiuntivo - ha chiarito che in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, al conduttore che agisce per la risoluzione contrattuale avanzando contestualmente una pretesa creditoria derivante dall'inadempimento di controparte, è sufficiente allegare la fonte del proprio diritto, il relativo termine di scadenza e l'esistenza del vizio che diminuisce in modo apprezzabile l'idoneità del bene all'uso pattuito; il Tribunale di Roma ha, altresì, chiarito che incombe invece sulla controparte (i.e. il proprietario) dimostrare l'avvenuto adempimento e i presupposti che lo legittimano a trattenere il deposito cauzionale, qualora sia stata proposta idonea domanda in tal senso. Il Tribunale ha, altresì, ribadito l'obbligo di corrispondere da parte del conduttore i canoni durante il periodo di preavviso, ciò nonostante la richiesta risoluzione del rapporto locatizio in quanto non puntualmente fondata.

Si tratta quindi di una decisione che ha confermato importanti principi cardine in materia locatizia

 
 
 

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