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Affrancazione

  • Immagine del redattore: Confappi Roma
    Confappi Roma
  • 27 feb 2019
  • Tempo di lettura: 1 min

Aggiornamento: 28 feb 2019


L’affrancazione è la rimozione del prezzo massimo di cessione degli immobili realizzati nei Piani di Zona (cfr. Legge n. 167 del 18 aprile 1962,“Disposizione per favorire l’acquisizione di aree per l’edilizia economica e popolare”). La rimozione di tale vincolo è subordinata al pagamento di un corrispettivo da parte del proprietario dell’immobile a favore dell’Amministrazione Comunale. Per avvalersi della procedura di affrancazione occorre che:

- l’attuale proprietario sia intestatario dell’immobile per un periodo non inferiore ai cinque anni;

- l’immobile sia stato edificato su aree ricomprese nei piani di zona, concesse in diritto di superficie oppure cedute in diritto di proprietà.

Per richiedere la procedura di affrancazione si deve presentare un’istanza con i relativi allegati, provvedere a protocollarla (completa di tutti gli allegati onde evitare successive richieste di integrazione e quindi prolungamenti dell’iter tecnico-amministrativo), entro 180 giorni il Comune dovrà, poi, eseguire i conteggi del corrispettivo dovuto.

Geometra Simone Termine

 
 
 

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