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Sulla nullità del preliminare di compravendita

  • Immagine del redattore: Confappi Roma
    Confappi Roma
  • 9 mar 2021
  • Tempo di lettura: 1 min

La sanzione della nullità prevista dall'art. 40 della Legge n. 47 del 1985 per i negozi relativi a immobili privi della necessaria concessione edificatoria trova applicazione ai soli contratti con effetti traslativi, quindi con il rogito di compravendita e non in sede di contratto preliminare. Pertanto, la dichiarazione di cui all'art. 40, comma 2, della Legge n. 47 del 1985, in caso di immobili edificati anteriormente all'1 settembre 1967, o il rilascio della concessione in sanatoria potranno intervenire successivamente al contratto preliminare. Corte di Cassazione - Ordinanza 5 marzo 2021, n. 6191.

 
 
 

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