REVOCA DELL’AMMINISTRATORE CHE “GLISSA” SULLA FORMAZIONE
- Confappi Roma

- 5 mar 2021
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Può essere revocato giudizialmente l’amministratore di condominio che, a seguito di espressa richiesta, non esibisca l’attestato di frequenza dei corsi di aggiornamento periodico prescritti dall’articolo 71-bis, primo comma, lettera g, delle disposizioni attuali del Codice Civile (in tal senso si è pronunciato il Tribunale di Bari, con sentenza del 22 maggio 2020 e il Tribunale di Milano con sentenza del 27 marzo 2019). Viceversa, nel caso in cui l’amministratore non abbia mai frequentato il corso di formazione iniziale o non sia in regola con la formazione periodica già al momento della nomina, quest’ultima potrebbe ritenersi radicalmente nulla e i condomini possobo procedere nei confronti del primo con un ordinario giudizio di cognizione.

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