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Prescrizione oneri condominiali

  • Immagine del redattore: Confappi Roma
    Confappi Roma
  • 4 apr 2018
  • Tempo di lettura: 1 min

Accade spesso che un inquilino sia moroso verso il Condominio ed in tal caso è dovere dell'amministratore condominiale attivarsi per il recupero del credito. Questi può agire bonariamente con un sollecito o anche direttamente adendo le sedi giudiziarie competenti, senza bisogno dell’autorizzazione da parte dell’assemblea. Tale azione, espressamente prevista dalla Legge, è importante che avvenga poiché se la morosità si protrae nel tempo, si incorre nella prescrizione del credito da cui l'inesi-gibilità del dovuto con indubbio e consequenziale danno economico al Condominio tutto. Per valutare se il credito condominiale si sia prescritto o meno, occorre conside-rare la natura delle spese a cui si riferisce. Precisamente, per le spese cosiddette ordinarie, come ad esempio le utenze, opera il termine breve di 5 anni, termine che secondo la Corte di Cassazione inizia a decorrere dalla delibera di approvazione dello stato di riparto (ex pluris C. Cass. 4489/14), men-tre per le spese straordinarie opera il termine più lungo di 10 anni, come correttamente osservato anche dal Tribunale di Roma, più recentemente, con la sentenza n. 18826/15. Per qualunque dubbio puoi rivolgerti alla sede Confappi competente per la tua zona.

 
 
 

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