Poteri consiglio di Condominio
- Confappi Roma

- 25 feb 2021
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Il consiglio di condominio è disciplinato dall'articolo 1130 bis del Codice civile. La disposizione da ultimo richiamata prevede che l'assemblea possa anche nominare - oltre all'amministratore - un consiglio di condominio composto da almeno tre condòmini (negli edifici con almeno 12 unità). È anche ammissibile l'istituzione di una commissione lavori, con funzione di controllo delle opere da eseguire da parte di un'impresa.
Resta il fatto - lo precisa l'articolo 1130 bis del Codice Civile - che il consiglio di condominio (e a maggior ragione una eventuale commissione) mantengono funzioni meramente consultive e di controllo (e non deliberative). In questo senso si è espresso il Tribunale di Roma nella sentenza 16 dicembre 2020 numero 17997 chiarendo che le funzioni del consiglio di condominio (o di una commissione consultiva) non possono mai essere sostitutive di quelle assembleari.
Deve ritenersi pertanto nulla la delibera assembleare che deleghi mansioni decisorie ad una «commissione lavori straordinari», senza prevedere una successiva assemblea di approvazione. Dalla pronuncia del Tribunale di Roma 17997 si ricava un'ulteriore importante massima: è nulla la delibera assembleare che disponga opere di realizzazione di un cappotto termico, se i lavori riducano le dimensioni del piano di calpestio dei balconi privati

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