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Lavori deliberati prima della compravendita ma eseguiti successivamente.

  • Immagine del redattore: Confappi Roma
    Confappi Roma
  • 30 apr 2021
  • Tempo di lettura: 1 min

Quando si aliena un immobile che fa parte di un condominio, se vi è una delibera assembleare, antecedente alla stipula dell'atto traslativo, volta all'esecuzione di lavori consistenti in innovazioni, straordinaria manutenzione o ristrutturazione, ove non sia diversamente convenuto nei rapporti interni tra venditore e compratore, i relativi costi devono essere sopportati dal primo, anche se poi i lavori siano stati, in tutto o in parte, effettuati in epoca successiva. Ovviamente, l'acquirente potrà rivalersi nei confronti del proprio dante causa, per quanto pagato al condominio in forza del principio di solidarietà passiva ex art. 63 disp. att. c.c. Cfr. Cassazione con ordinanza 28 aprile 2021, n. 11199.


Avv. Michele Contartese

 
 
 

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