Irreperibilità dell'inquilino al termine della locazione.
- Confappi Roma
- 12 mag 2023
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Talvolta, scaduto il contratto di affitto, capita che l’inquino sia irreperibile e non abbia riconsegnato al locatore le chiavi di casa. In tali casi, fin quando le chiavi non vengono restituite, l’appartamento, sebbene apparentemente libero, si considera ancora domicilio del conduttore e, pertanto, il proprietario non può accedervi liberamente, a pena di commettere il reato di violazione di domicilio. Preliminarmente, quindi, il proprietario si dovrà munire di un provvedimento giudiziale di sfratto per finita locazione, come previsto dagli articoli 657- 669 del Codice di procedura civile ed avviare in seguito l'azione di rilascio mediante ufficiale giudiziario. Solo dopo la reimmissione del locatore nel possesso del bene, l'appartamento non sarà più considerato domicilio dell’affittuario.
Tuttavia, qualora nell’appartamento vengano rinvenuti beni mobili, di qualsiasi tipologia, appartenenti all'inquilino, il proprietario dovrà procedere con l' "offerta per intimazione" da spedire all'inquilino mediante atto giudiziario, ai sensi dell'art. 1209 c.c.. Se l'inquilino non risponderà entro un termine congruo o si rifiuta di ritirare i propri beni, il proprietario potrà eseguire il deposito dei beni, a spese dell'inquilino. Questi, se accetta il deposito, estingue l'obbligazione. Diversamente, nel caso di mancata accettazione, il proprietario potrà farsi autorizzare dal Tribunale a vendere i beni con le modalità dei beni pignorati e a depositare il prezzo.
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