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INQUILINI INSOLVENTI – TASSE LIMITATE SE SI RIDUCE IL CANONE

  • Immagine del redattore: Confappi Roma
    Confappi Roma
  • 21 giu 2021
  • Tempo di lettura: 1 min

Nel caso di affitti non pagati dall’inquilino, i redditi fondiari, anche se non percepiti, sono comunque assoggettati a tassazione sulla base del canone pattuito in contratto (art. 26 del T.U.I.R. – D.P.R. 917/1986).

Se si vuole evitare di pagare nell’immediato imposte su canoni che difficilmente saranno riscossi, l’unico sistema è quello di concordare con l’inquilino la riduzione del canone annuo, comunicando l’intesa raggiunta all’Agenzia delle Entrate e commisurando l’IRPEF sul nuovo importo.

Se si tratta di una locazione abitativa, è possibile in alternativa notificare un’intimazione di sfratto per morosità, nel rispetto delle regole contrattuali.

 
 
 

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