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Il condomino ha diritto al rimborso per i lavori sulle parti comuni, solo se urgenti

  • Immagine del redattore: Confappi Roma
    Confappi Roma
  • 3 mar 2021
  • Tempo di lettura: 1 min

Il condomino che, in mancanza di autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea, abbia anticipato le spese di conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso purché ne dimostri, ex art. 1134 c.c., l'urgenza, ossia che le opere, per evitare un possibile nocumento a sé, a terzi od alla cosa comune, dovevano essere eseguite senza ritardo e senza possibilità di avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini. A confermarlo è la Cassazione con ordinanza 1 marzo 2021, n. 5570.

 
 
 

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