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IL CAPPOTTO TERMICO IMPONE LA RIMOZIONE DELLE GRATE

  • Immagine del redattore: Confappi Roma
    Confappi Roma
  • 21 giu 2021
  • Tempo di lettura: 1 min

Nei casi in cui una delibera assembleare condominiale preveda un intervento sulle facciate dell’edificio per la realizzazione del cappotto termico, viene imposta la rimozione delle grate di sicurezza installate sulle finestre dei singoli condòmini, dal momento in cui la struttura di queste grate vada ad interessare la facciata stessa dell’edificio. Ciò in quanto la proprietà del balcone in capo al singolo condòmino non si estende alla relativa porzione di facciata, che resta sempre comune. Quindi in base all’art. 1102 del Codice Civile, l’uso del bene comune da parte del singolo condòmino (nel caso specifico l’ingombro della facciata con grate di sicurezza) è legittimo sin tanto che non impedisca agli altri condòmini di farne parimenti uso (installando il cappotto termico).

 
 
 

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