E’ POSSIBILE PROPORRE NUOVAMENTE UN PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ ASSEMBLEA CONDOMINIALE?
- Confappi Roma

- 3 giu 2020
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L’ordine del giorno delle riunioni dell’assemblea condominiale è stabilito dall’amministratore, che ha il dovere di procedere alle convocazioni dei condomini. Tuttavia, un condomino può chiedere all’amministratore di inserire il punto che gli interessa all’ordine del giorno della successiva riunione, anche se in precedenza la sua proposta non è stata approvata.
L’amministratore inserirà il punto all’ordine del giorno se lo ritiene necessario. Qualora, invece, la richiesta provenga da almeno due condomini che rappresentino almeno un sesto del valore dell’edificio, l’amministratore deve convocare un’apposita riunione entro dieci giorni dalla richiesta o inserire il punto all’ordine del giorno della successiva riunione (articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile). Se non vi provvede, i condomini richiedenti possono, essi stessi, convocare una riunione di condominio.
Si ricorda che il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea nei casi previsti dalla Legge costituisce una grave irregolarità nella gestione che può dar luogo alla revoca giudiziale dell’amministratore (articolo 1129, n. 1, del Codice Civile).
PS. l’uso della posta raccomandata è indispensabile se si vuole ottenere la prova dell’avvenuto invio e recapito di ogni comunicazione.

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