Dissenso dei condomini rispetto alle liti e alle spese di giudizio
- Confappi Roma

- 29 apr 2020
- Tempo di lettura: 1 min
Cosa accade se un condomino non condivide la volontà dell’Assemblea condominiale di intraprendere un giudizio?
La risposta viene dalla lettura dell’art. 1132 c.c. il quale statuisce che: “Qualora l’assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato dall’amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L’atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione.
Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.
Se l’esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente.”
Pertanto, nel caso in cui il Condominio abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza, comunicando il proprio dissenso al condominio entro 30 giorni da quello in cui ha avuto notizia della deliberazione.
Dunque, solo se l’esito della lite è stato favorevole al condominio con vantaggio anche per il condomino, quest’ultimo è tenuto a partecipare alle spese di lite.

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