DANNI DERIVANTI DA SERVITÚ DI STILLICIDIO
- Confappi Roma
- 21 giu 2021
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Lo scarico della acque piovane su una proprietà altrui può essere regolato con la stipula di un accordo, finalizzato all’istituzione di una servitù di stillicidio, la quale avrà come oggetto proprio la caduta dell’acqua dal tetto.
Potendosi questa esercitare tramite opere/strutture materiali visibili (es. le gronde) si tratterà di una servitù apparente e potrà quindi essere costituita non solo sulla base di un accordo contrattuale ma anche per usucapione o destinazione del padre di famiglia (due fondi subordinati o a servizio l’uno dell’altro).
Il proprietario del fondo dominante, cioè quello dal quale provengono le acque pluviali, dovrà eseguire a proprie spese i lavori necessari, ordinari e straordinari, per evitare la tracimazione delle acque e i conseguenti danni (art. 1069 del Codice Civile).
Il proprietario del fondo servente, cioè quello nel quale vengono scaricate le acque pluviali, potrà offrire al proprietario dell’altro fondo un luogo egualmente comodo per l’esercizio dei suoi diritti, nel caso in cui questi divenissero più gravosi per il fondo o se impedissero di fare lavori di riparazione o miglioramenti (art. 1068 del Codice Civile).
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