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Attestato prestazione energetica

  • Immagine del redattore: Confappi Roma
    Confappi Roma
  • 4 apr 2018
  • Tempo di lettura: 1 min

L' Attestato Prestazione Energetica (A.P.E.) è un documento di sintesi delle prestazioni energetiche di un edificio, di un’ abitazione o di un appartamento che attraverso una scala di valori, compresa tra A + (migliore efficienza energetica) e G (scadente efficienza energetica) individua le prestazioni energetiche dell’immobile. Tale documento viene predisposto da un tecnico accreditato (certificatore energetico) che assegnerà all’immobile la classe energetica di appartenenza, compresa in una scala di valori che ne individua, appunto, l’efficienza energetica, dopo averne verificato tutte le caratteristiche (es. i consumi, la produzione di acqua calda, il raffreddamento, l’impianto, eventuali sistemi di produzione di energia rinnovabile, etc.) nonché i dati catastali. I decreti del Ministero dello Sviluppo Economico, del 26 giugno 2015, hanno stabilito che al fine di garantire l’esplicazione di una minima attività di accertamento finalizzata al rilascio dell’APE, il soggetto incaricato di redigere l'APE, dovrà effettuare almeno un sopralluogo presso l'edificio o l'unità immobiliare oggetto di attestazione, al fine di reperire e verificare i dati necessari alla sua predisposizione. Tali decreti hanno stabilito che l’APE ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio (a condizione che gli impianti esistenti siano a norma e correttamente mantenuti) ed è aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare. Non tutti i tipi di fabbricati hanno l’obbligo di dotarsi dell’APE. A titolo esemplificativo, ne fanno eccezione i fabbricati isolati, i fabbricati inagibili, i ruderi, i fabbricati agricoli, i fabbricati adibiti a luoghi di culto, i fabbricati industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo, etc…

 
 
 

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