ALLOGGIO CEDUTO – IL VENDITORE PRODUCE COPIA DEL ROGITO
- Confappi Roma

- 21 giu 2021
- Tempo di lettura: 1 min
Secondo l’articolo 63 della legge 220/2012, chi cede l’unità immobiliare rimane obbligato solidalmente con il suo acquirente per i contributi condominiali, fino al momento in cui sia trasmessa all’amministratore copia autentica del titolo di trasferimento; la norma prevede tale onere a carico del vecchio condòmino, il cui inadempimento comporta il permanere a suo carico della solidarietà passiva con l’acquirente.
Si ritiene comunque che ai fini dell’anagrafe condominiale tenuta dall’amministratore, l’obbligo di comunicazione della variazione dei dati (da effettuarsi entro 60 gg) si applichi anche al nuovo condòmino, acquirente dell’unità immobiliare.

Commenti