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Tollerabilità delle immissioni

  • Immagine del redattore: Confappi Roma
    Confappi Roma
  • 22 giu 2022
  • Tempo di lettura: 3 min

Ai sensi dell’art. 844 c.c., “il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi”. Se è vero che, secondo una locuzione latina, in claris non fit interpretatio, in questo caso la norma presta il fianco a molteplici interpretazioni in quanto non determina quale sia la “normale tollerabilità”, parametro già di per sé generico, che lo diventa ancor di più se rapportato anche “alla condizione dei luoghi”.

Il carattere relativo del limite di tollerabilità delle immissioni rumorose è stato di recente confermato anche dal Tribunale di Roma, con la sentenza n. 2439 del 15 febbraio 2022, a mente della quale “il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante, sulla quale vengono ad innestarsi rumori denunciati come immissioni abnormi (cd. Criterio comparativo)”.

Ecco, quindi, che il limite di tollerabilità deve tenere conto in primo luogo anche del contesto in cui si cala e, in particolare, della rumorosità di fondo, causata in primo luogo da fattori pubblici (come ad esempio il transito di autoveicoli).

Come se ciò non bastasse, tale fattore ulteriore non è di per sé certo, in quanto dipende da quando lo stesso viene verificato essendo evidente che il rumore causato dal traffico delle macchine delle ore 12:00 non è lo stesso di quello causato dal traffico delle ore 24:00. Questo è esattamente quanto successo in merito alla nota vicenda del CineVillage di Parco Talenti, Roma, che ha subito una battuta d’arresto a causa di una rilevazione dell’impatto acustico effettuata alle ore 23:30 che, non scontando la rumorosità del traffico delle automobili presente nel corso della giornata, ha misurato un livello di inquinamento acustico superiore alla c.d. soglia di tollerabilità.

Sul punto, il limite di tollerabilità deve tenere conto anche di fattori privati (come la compresenza di altri locali) posto che per costante giurisprudenza non sarebbe neanche astrattamente configurabile una responsabilità solidale nell’ipotesi in cui l’intollerabilità del rumore non derivi da una singola sorgente sonora, ma dal complesso di suoni emessi dalle varie attività (Tribunale di Modena, sentenza n. 143 del 28 gennaio 2009).

D’altronde, la relatività del predetto limite non solo è in re ipsa, ma dipende anche dalla giurisdizione investita del relativo accertamento. E così, come confermato di recente anche dal Tribunale di Aosta, con sentenza n. 88 del 2 marzo 2022, “i parametri fissati da norme speciali ambientali di tipo amministrativo (espressione di esigenze di tutela pubblicistiche) per valutare la tollerabilità o meno delle immissioni non sono vincolanti per il giudice civile, che potrà discostarsene nei limiti dettati dalla norma civilistica, secondo il suo prudente apprezzamento e in considerazione della peculiarità del caso concreto – pervenendo ad un giudizio di intollerabilità anche ove esse siano contenute in quei limiti”.

Tale genericità, causata da un plurimo numero di fattori, diventa ancora più pericolosa se solo si pensa che, qualora venisse accertato il superamento dei limiti di tollerabilità, il responsabile ne risponderebbe non solo sotto l’aspetto civilistico, ma anche su quello penale venendo in rilievo la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 659 c.p. di cui risponde colui che, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattamenti pubblici.

Di qui l’invito, rivolto al legislatore, di definire la fattispecie normativa in maniera oggettiva e quello, rivolto ai singoli e ai commercianti, di prestare la massima attenzione a tutti i molteplici profili sopra richiamati per evitare spiacevoli conseguenze.

Avv. Michele Contartese

 
 
 

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