ABOLIZIONE SERVIZIO DI PORTIERATO

Ove il Regolamento condominiale contrattuale nulla preveda circa le maggioranze per la soppressione del servizio di portierato, questa facoltà può essere esercitata dall’assemblea condominiale con la maggioranza prevista dall’articolo 1136 co. 2 c.c., (maggioranza intervenuti e almeno metà del valore dell’edificio).
L’assemblea ha il potere di disciplinare beni e servizi comuni anche modificandone la conformazione o sopprimendoli, purchè tale potere rientri nella gestione dinamica dei servizi comuni e non incida sui diritti essenziali dei singoli condomini (cfr. Trib. Roma 8641/2024).

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